La polizza asseveratore ecobonus è uno strumento recentemente introdotto in campo assicurativo a copertura delle responsabilità dell’asserveratore tecnico, figura che ha il compito di asseverare la conformità relativa al corretto svolgimento degli interventi, così come introdotto dal D.L. 19 maggio 2020.
La polizza rc asseveratore ecobonus è la soluzione più idonea per proteggere da ogni responsabilità professionisti come geometri, ingegneri e architetti chiamati a ricoprire il ruolo di asseveratore.
Copertura a partire da € 306,00 con massimale € 500.000,00
Preventivo garantito entro 1 ora dall’invio della richiesta
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- Polizza asseveratore eco bonus: cenni normativi
- Cosa offre quindi il mercato assicurativo in merito alla validità temporale dell’assicurazione asseveratore ecobonus?
- Quali caratteristiche deve possedere l’assicurazione asseveratore ecobonus?
Polizza asseveratore ecobonus: cenni normativi
A proposito della polizza asseveratore ecobonus e della figura del tecnico asseveratore il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 3 Art. 119 comma 14 stabilisce che: “ I soggetti* ( tecnici abilitati ) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli IMPORTI degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
* Tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
Assicurazione asseveratore superbonus: validità temporale
Lo stesso articolo sopracitato prosegue chiarendo che: «[…] gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale». «L’atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo»
Cosa offre quindi il mercato assicurativo in merito alla validità temporale dell’assicurazione asseveratore superbonus?
Validità temporale postuma
La legge non ha regolamentato nulla rispetto alla validità temporale della polizza asseveratore superbonus pertanto sul mercato si trovano compagnie che attualmente:
- non la offrono;
- offrono 5 anni di validità;
- offrono 5 anni di validità rinnovabili per altri 5 anni;
- Offrono 10 anni di validità.
All’interno di queste opzioni, le compagnie possono stabilire che:
- la postuma è a pagamento;
- la postuma si attiva automaticamente ed è già compresa nella polizza rc professionale asseveratore ecobonus.
Chiama o richiedi un preventivo per l’assicurazione asseveratore ecobonus: saremo lieti di fornirti tutte le informazioni sulla polizza.
Quali caratteristiche deve possedere l’assicurazione asseveratore ecobonus?
Come per le polizze RC Professionali tradizionali, anche per l’assicurazione asseveratore ecobonus la compagnia regola e gestisce il rischio a suo piacimento.
Per questo motivo saranno molte differenze, non essendo previsto un quadro normativo di legge ben definito!
Nella scelta dell’assicurazione superbonus asseveratore è importante valutare le seguenti caratteristiche:
- vincolo di solidarietà;
- postuma;
- franchigia/scoperto.
Postuma: fino a 10 anni alla cessazione del contratto già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale della polizza ecobonus asseveratore.
Vincolo di solidarietà: “I destinatari degli esiti del controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate); nel caso di concorso nella violazione anche i fornitori in solido.”
E’ importante verificare che la compagnia preveda nella polizza rc asseveratore superbonus anche la responsabilità solidale.
Franchigia/scoperto: verificare la presenza di franchigie/scoperture a carico dell’assicurato in caso di sinistro
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Assicurato | Liberi professionisti, studi associati e società esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). |
Oggetto dell’Assicurazione asseveratore ecobonus | PERDITA conseguente ad un ERRORE involontariamente commesso esclusivamente nello svolgimento dell’attività di attestazione / asseverazione di cui all’Art. 11 del D.L. |
Massimale | a partire da € 500.000 per sinistro |
Validità temporale della Polizza superbonus asseveratore | La copertura assicurativa della polizza superbonus asseveratore vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’Assicurato e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il periodo di validità della polizza o il periodo di Osservazione (Postuma), a condizione che le stesse non si riferiscano a fatti già denunciati ad altro Assicuratore. |
Retroattività Postuma |
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Vincolo di solidarietà | Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido all’Assicurato ,fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili |
Franchigia | Nessuna per massimali fino ad € 1.000.000,00 – a partire dal massimale di € 1.500.000, franchigia € 2.500,00 |
Durata Polizza asseveratore ecobonus | Decorrenza dalle ore 24.00 del giorno scelto dall’Assicurato. Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021 |
Come deve essere normata la responsabilità solidale garantita dalla polizza rc ecobonus asseveratore?
In caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, gli assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dall’assicurato, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.
Franchigia o scoperto a carico dell’assicurato dalla polizza superbonus asseveratore
Cos’è lo Scoperto?
Lo scoperto è rappresentata da quella parte del danno che in % resta a carico dell’assicurato. Se la polizza superbonus asseveratore prevede uno scoperto del 10%, in caso di sinistro resterà a carico dell’assicurato il 10% del sinistro liquidato.
Cos’è la Franchigia?
La Franchigia è quella parte del danno che resta a carico dell’assicurato dalla polizza ecobonus asseveratore ma in forma fissa. Se la polizza prevede una franchigia di € 1.000, in caso di sinistro questo importo resterà a carico dell’assicurato e quindi detratto dalla liquidazione del danno.
E’ importante verificare se la compagnia prevede franchigie e/o scoperti, in che percentuali o per quali importi importi.
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Copertura a partire da € 306,00 con massimale € 500.000,00
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