Ti guidiamo alla stipula della tua polizza donazione immobile

La donazione rappresenta una delle soluzioni più valide e sicure per trasferire la proprietà di beni immobili agli eredi ed evitare un carico fiscale troppo oneroso da sostenere. Le problematiche potrebbero però insorgere nel caso di vendita dell’immobile: la compravendita potrebbe infatti risultare difficoltosa e l’acquirente potrebbe subirne le conseguenze. Per questo motivo è consigliabile scegliere la tutela di una polizza donazione immobile: una vera e propria assicurazione sull’atto di acquisto del bene.

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Cosa dice il Codice Civile e perché stipulare un’assicurazione donazione immobile

Il codice civile all’art. 769  definisce la donazione come il contratto attraverso il quale una parte (detta “donante”), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (detta “donatario”) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione. Per questo motivo è necessario ricordare che la donazione è un atto “a rischio”, perché è riservata agli eredi una quota di eredità (legittima) che sussiste anche contro la volontà del donante. Di conseguenza, anche se valide ed efficaci, le donazioni potranno essere rese inefficaci in giudizio tramite l’azione di riduzione anche nei confronti di un terzo acquirente a titolo oneroso. Ciò comporta la necessità di prevedere delle soluzioni in grado di proteggere l’acquirente di un immobile di provenienza donativa: stipulare un’assicurazione donazione immobile rappresenta una valida garanzia contro il danno economico a carico del proprietario dell’immobile donato che potrebbe derivare da un giudizio positivo all’azione di restituzione presentata dai legittimari.

Polizza donazione immobile: quali sono i rischi legati all’acquisto di un immobile di provenienza donativa?

foto3Nel giro dell’ultimo anno si è registrato un aumento del 5% delle donazioni immobiliari e di circa il 10% di quelle mobiliari (dati riferiti al primo semestre del 2018). La donazione però può generare dei rischi, per chi riceve beni immobili, in quanto può essere annullata oppure impugnata dagli eredi legittimi del donante, motivo per cui gli acquirenti scelgono la tutela di una polizza donazione immobile.

Può succedere quindi che anche dopo che la donazione sia stata perfezionata, il soggetto che ha ricevuto il bene e ne è divenuto proprietario rischia che il bene gli venga sottratto; la legge prevede due ipotesi in cui la donazione può diventare inefficace e quindi un giudice può emettere una sentenza di revoca.

La donazione può essere revocata ovvero il donante può cambiare idea per:
• ingratitudine di chi riceve i beni donati;
• sopravvenienza di figli.

I casi di impugnazione più frequenti vengono promossi dagli eredi legittimi.

Polizza donazione immobile: l’azione di restituzione

Il nostro ordinamento giuridico infatti riserva a determinati soggetti (es. coniuge, figli e altri famiiari) una quota di eredità detta “legittima” dalla quale non possono essere esclusi. Se quindi un erede ritiene di essere stato lego della sua quota, può chiedere che il bene venga ricompreso nell’asse ereditario.

Questa azione è detta di restituzione. Il legittimario può agire non soltanto con chi ha ricevuto direttamente il bene dal donatario, ma anche il nuovo proprietario che ha acquistato il bene o la banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto.
Il legislatore circoscrive il diritto di poter agire con l’azione di restituzione entro i 20 anni dalla donazione, se il donante è ancora in vita ed entro i 10 anni dalla data del decesso del donante.

Quando l’acquirente deve essere messo al corrente dei rischi legati all’acquisto di un immobile oggetto di donazione?

La legge non obbliga nessun soggetto ad informare l’acquirente dei rischi che si corrono con un bene di provenienza donativa.
Il compratore ne viene a conoscenza in due casi:
1. perché la banca non concede il mutuo in presenza di immobile proveniente da donazione, tranne nei casi in cui l’acquirente stipuli una polizza che tutela la banca fino a quando è attivo il mutuo;
2. anche in presenza di una compravendita in cui l’acquirente acquista con fondi propri, è il notaio che generalmente comunica il rischio a cui si viene incontro ma non è obbligato a farlo.

Tutelare il diritto di proprietà: sottoscrivere una polizza assicurativa donazione immobile

foto1Se sei il proprietario di un immobile oggetto di donazione, il mercato assicurativo ti offre la possibilità di proteggere i tuoi diritti di acquirente se scegli di stipulare una polizza assicurativa donazione immobile che allontana il rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitata da parte di un erede legittimario, relativamente all’immobile donato che hai acquistato. In questo modo, potrai evitare di esporti al pericolo di dover restituire l’immobile o di incorrere in un ingente danno economico, anche a distanza di molti anni dalla sottoscrizione del contratto.

Stipulare una polizza per l’acquisto di un immobile proveniente da donazione: quali sono i vantaggi?

foto2I beneficiari della polizza per l’acquisto di un immobile proveniente da donazione possono essere i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa e/o gli istituti di credito che hanno finanziato l’acquisto della casa donata.
Se hai sottoscritto una polizza donazione immobile e la casa di provenienza donativa di cui sei il proprietario è oggetto dell’azione di riduzione presentata dall’erede legittimo, potrai godere di un indennizzo ai sensi dell’art. 563 del Codice Civile che corrisponderà:

  • al valore economico della casa;
  • alla somma di denaro spettante ai legittimi eredi dell’immobile;
  • alle spese sostenute oppure il mancato guadagno derivante dal giudizio definitivo del giudice.

Sottoscrivendo l’assicurazione, la casa donata riacquista quindi il suo valore commerciale e in questo modo ne consentirà una più facile compravendita. Potrai proteggere i tuoi interessi economici contro il diritto di rivalsa degli eredi nei casi di acquisto, vendita e locazione di un immobile di provenienza donativa, oppure rispetto una richiesta di finanziamento alla banca: sarà dunque più semplice per te richiedere e ottenere un mutuo per procedere all’acquisto della casa dei tuoi sogni.

Puoi sottoscrivere un’assicurazione per la donazione di un immobile contestualmente all’atto di donazione della casa o in un momento successivo.

Chiama o richiedi un preventivo per l’assicurazione donazione immobile: saremo lieti di fornirti tutte le informazioni sulla polizza.

Qual è il costo di una polizza donazione immobile?

Il costo della polizza donazione immobile sarà calcolato in funzione della somma che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale dell’immobile.Il costo minimo che attualmente propone il mercato assicurativo, per un importo da assicurare fino ad €100.000, è pari ad € 670,00. La polizza prevede un pagamento unico (il premio) che verrà corrisposto all’atto della sottoscrizione del contratto. L’importo garantito in polizza sarà oggetto di rivalutazione automatica per proteggerti dal rischio e dagli effetti dell’inflazione.

Chi può sottoscrivere la polizza donazione immobile? Il donante, il donatario, i successivi acquirenti terzi e venditori della proprietà.
Chi è il beneficiario in polizza? Il soggetto che ha acquistato a titolo oneroso la proprietà.
Il soggetto che vanti diritti reali di godimento sulla proprietà.
L’istituto di credito che vanta un diritto reale di garanzia sulla proprietà.
Quali sono i soggetti che non possono essere ricompresi nel novero dei Beneficiari? Il Donante ed il donatario.
Quali sono i benefici legati alla sottoscrizione di una polizza donazione immobile? Facilita la circolazione del bene di provenienza donativa.
Consente di tutelare l’istituto di credito che rilascia il mutuo per l’acquisto dell’immobile, prevedendo una specifica appendice di vincolo in suo favore.
La polizza ha una durata indeterminata, in quanto il contratto è efficace fino a quanto l’evento assicurato oggetto della copertura costituisce ancora un rischio per il beneficiario.

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    Domanda: Chi è il Donante?
    Risposta: La persona che fa una Donazione.

    D: Chi è il Donatario?
    R: Chi riceve un bene tramite un ATTO DI DONAZIONE da parte di un donante.

    D: Quando si acquista un immobile di provenienza donativa, per quanti anni legittimari possono far valere i propri diritti ereditari nei confronti del donatario?
    R: Nei dieci anni successivi al decesso del donante.

    D: Cosa succede dopo 20 anni dalla donazione?
    R: Il legittimario leso, per far valere i propri diritti nei confronti del donatario deve esercitare l’azione di riduzione i cui effetti variano in base al tempo trascorso dalla dall’atto di donazione. Se l’azione viene esercitata entro i 20 anni dalla donazione, al verificarsi di alcuni presupposti di legge, il legittimario leso può agire anche nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso per la restituzione del bene oggetto di donazione. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Se l’azione di restituzione non viene esperita entro i 20 anni dalla trascrizione della donazione, i pesi e le ipoteche eventualmente apposti dal donatario conservano efficacia e il legittimario matura solo un credito verso il donatario

    D: I legittimari che non riescono a soddisfare i loro diritti ereditari nei confronti del donatario possono agire nei confronti del terzo acquirente per ottenere le restituzione del bene, o il suo controvalore?
    R: Sì, fino a vent’anni dopo la donazione. Per contrastare il rischio di perdere il proprio immobile di provenienza donativa, è consigliabile sottoscrivere una polizza donazione immobile.

    D: Cosa accade se un bene donato con disposizione lesiva di legittima è stato nel frattempo venduto dal donatario a terzi?
    R: Il legittimario che ha esercitato con successo l’azione di riduzione nei confronti del donatario deve prima di tutto aggredire i beni del donatario per ottenere il rimborso del valore del bene.

    D: Cosa accade se il donatario non può risarcire il legittimario?
    R: Il legittimario ha diritto di agire contro il terzo acquirente per ottenere il rilascio del bene.

    D: Il terzo acquirente è obbligato a restituire il bene per soddisfare il legittimario?
    R: No, può liberarsi dall’obbligo di restituire il bene acquistato, pagando l’equivalente in denaro.

    D: Cosa copre la polizza assicurativa per la donazione di immobili Donation no Problem?
    R: L’assicurazione donazione immobili tutela il terzo acquirente a titolo oneroso di un bene immobile di provenienza donativa (ovvero il titolare di una garanzia reale volontaria e/o di diritti reali di godimento sul bene immobile) contro il pregiudizio patito a seguito della promozione di una fondata azione di restituzione da parte di un terzo legittimario danneggiato dall’atto di donazione.

    D: Chi può acquistare la polizza?
    R: Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale finanziatore dell’immobile.

    D: Quando si può acquistare una polizza assicurativa donazione immobile?
    R: Contestualmente o successivamente all’atto di donazione.

    D: Quanto costa la polizza?
    R: Il costo della polizza assicurativa per la donazione di immobili sarà calcolato in funzione della somma che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale dell’immobile.

    D: La polizza donazione immobile si paga ogni anno?
    R: No, non è previsto alcun rinnovo annuale dei costi dunque la polizza donazione immobile non si paga ogni anno.

    D: Quando si acquista un immobile di provenienza donativa, i legittimari possono far valere i propri diritti ereditari nei confronti del donatario per 10 anni dal decesso del donante. Per essere tutelato, devo pagare la polizza per 10 anni?
    Risposta : No, la polizza ha un premio unico che viene pagato all’atto della sottoscrizione della polizza ma la garanzia vale fino a quando è esperibile l’azione di riduzione.

    D: Che tipo di indennizzi offre una polizza per l’assicurazione di una casa donata?

    R:

    • il valore monetario della casa: in caso di restituzione;
    • la somma di denaro spettante ai legittimari dell’immobile: per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;
    • le spese sostenute oppure il mancato guadagno: cioè i danni liquidati alla fine del giudizio definitivo da parte del giudice che il beneficiario dovrà corrispondere ad un conduttore che sarà quindi costretto a lasciare la proprietà a causa degli effetti scaturiti dall’azione di restituzione.
    CARATTERISTICHE POLIZZA DONAZIONE IMMOBILEPRESTAZIONI
    COSE E' ASSICURATOLa polizza assicurazione immobile deve prevedere il rimborso delle perdite derivanti da un'azione di restituzione da parte di un legittimario.
    PERIODICITA' PAGAMENTO PREMIOIl premio dovrà essere dovuto "una tantum" quindi senza prevedere ulteriori pagamenti rispetto al versamento iniziale.
    VARIAZIONE DEI BENEFICIARILa variazione deve essere concessa gratuitamente senza l'obbligo di trasmettere alcuna comunicazione all'assicuratore.
    TUTELA PER IL CONDUTTORESe la proprietà oggetto della garanzia è in locazione, si dovrà prevedere un rimborso al beneficiario, delle spese sostenute dal conduttore che è costretto a liberare la proprietà.
    PROTEZIONE DALL'INFLAZIONEE' necessario che la polizza donazione immobile preveda un meccanismo di adeguamento delle somme assicurate.

    La liquidazione del danno.

    D: Quale soggetto viene risarcito in caso di sinistro? Il legittimario leso o l’acquirente dell’immobile?
    R: Le soluzioni offerte dal mercato assicurativo sono due:
    1. Compagnie che a seguito del sinistro liquidano il danno al legittimario leso
    2. Compagnie che a seguito del sinistro liquidano il danno al proprietario dell’immobile oggetto di donazione

    D: Qual è la principale differenza?
    R: Il pagamento diretto al legittimario leso, fa si che il terzo proprietario non perda la proprietà del bene.

    D: E’ sufficiente la sentenza di primo grado per attivare le garanzie presenti nelle polizze?
    R: Anche qui le soluzioni offerte dal mercato assicurativo si possono dividere in due gruppi:
    1. Compagnie che attivano le garanzie con sentenza definitiva o terzo grado di giudizio;
    2. Una sola compagnia che attiva le garanzie con sentenza di Primo Grado di Giudizio

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